Vinto dalla Gilda il ricorso contro il Miur per il trasferimento (errato) fuori provincia di una docente

 Importante sentenza del TRIBUNALE DI SIENA Sezione Lavoro Ordinanza cautelare di accoglimento ex art. 669-octies cpc  N° 791/2016 rgl

il giudice, in funzione di giudice del lavoro;

visto il ricorso ex artt. 669-bis, 700 cpc, depositato il 25/10/2016 da

OMISSIS

presso lo studio dell’avv. Carlo Capocaccia che unitamente e disgiuntamente all’avv. Cristina Schimperna la rappresentano e difendono, in forza di procura in calce al ricorso contenente le seguenti conclusioni in via cautelare:

 

a) in via preliminare sospendere inaudita altera parte l'efficacia e dichiarare l’ illegittimità del provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento e assegnazione della Ricorrente nella sede dell'Ambito della provincia di Siena in luogo dell’ Ambito territoriale di Frosinone e/o Latina e/o Roma, come ad essa spettante, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

b) ove non si sia provveduto inaudita altera parte, instaurato il contraddittorio, sospendere comunque l'efficacia e dichiarare l’ illegittimità del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della Ricorrente, sulla base degli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con assegnazione della ricorrente in uno dei primi ambiti delle province di Frosinone, Latina, Roma, risultanti dalla domanda e comunque nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla Ricorrente;

e) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamante gli effetti della decisione ed evitare il permanere della condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente;

d) con vittoria di spese e compenso professionale maggiorato del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA per legge in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.

L’Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendone (conclusioni, memoria difensiva, p. 13, sintesi) il rigetto.

All’udienza 16/12/2016, nella causa n. 791/2016 rgl sono comparsi per la riccorrente, l’avv. Sara Quinti in sostituzione dell’avv. Cristina Schimperna; costituitasi in cartaceo il 14/12, l’Amministrazione scolastica compare in persona del funzionario delegato Ernesto Nieri.

L’avv. Quinti deposita atti e documenti in cartaceo e prova della notificazione.

Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

L’avv. Quinti fa presente di aver depositato il ricorso all’atto del rigetto della assegnazione provvisoria.

Produce verbale di Pronto Soccorso e certificato dott. Alessia Sordi sullo stato di salute della neonata.

Deposita giurisprudenza (ordd. Trib. Bari, 1/12/2016 e Taranto, 20/9/2016).

Il giudice si riserva.

Sciolta la riserva, rileva e argomenta il giudice, nell’ambito e ai limitati fini ed effetti della tutela sommaria cautelare.

La ricorrente – qui utilizzandosi la narrativa della parte con minime correzioni - è abilitata per l'insegnamento nella Scuola Primaria, su posto normale, ed è attualmente in servizio presso l’I.C. “R. Fucini” di Monteroni d’Arbia (SI), come da comunicazione del MIUR inviata tramite mail

(all. 1).

La stessa è stata assunta a tempo indeterminato in data 24/11/2015

(con decorrenza giuridica 1/9/2015), per effetto della legge n. 107/2015 nella fase "C" sulla classe di concorso EEEE Scuola Primaria sulla base del posto ricoperto nella Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Frosinone (G.A.E.)(all. 2) 

L'istante è stata quindi immessa in ruolo con sede di assegnazione presso l’I.C. Alatri-Tecchiena (FR)(all. 3) e ha partecipato obbligatoriamente alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune, in base alle prescrizioni previste dalla l. n. 107/2015, dall'O.M. n. 241/2016 e dal CCNI sulla mobilità 8/4/2016 per ottenere la sede definitiva su una scuola ovvero in un "Ambito" territoriale ricomprendente più scuole sullo stesso Comune ovvero su Comuni diversi inseriti in tale "Ambito".

La l. 2015/n. 107, all’art. 1, co. 95 ss., così ha disposto:

95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti

comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' altresi' autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresi' conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalita' di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o assegnazione provvisoria.

  1. 96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:
  • i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
  • i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.
  1. 97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.
  2. 98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

  1. 99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attivita' didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
  2. 100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilita' sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorita' ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.

Le operazioni di mobilità per l'anno 2016/17, dopo la definizione del Contratto Integrativo con i principali Sindacati del comparto scuola, hanno previsto due fasi distinte.

Nella prima fase (A dell'art 6 del CCNI) si sarebbero effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola.

Nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si sarebbero effettuati i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali, fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge n. 107/2015 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.

La prof.ssa (omissis) ha presentato la relativa istanza per la Scuola Primaria, classe di concorso EEEE – Posto Normale e, in considerazione delle proprie esperienze professionali didattiche formative e titoli di servizio, le sono stati attribuiti 20 punti di punteggio base e 6 punti di punteggio aggiuntivo per il Comune di ricongiungimento familiare, secondo le tabelle ministeriali. La Ricorrente, ha indicato, con ordine di preferenza i seguenti ambiti: 1. LAZIO 0018; 2. LAZIO 0017; 3. LAZIO 0019; 4.LAZIO 0020; 5. LAZIO 0022; 6. LAZIO 0023; 7. LAZIO 0024; 8. LAZIO 0021; 9. LAZIO 0001; 10. LAZIO 0014; 11. LAZIO 0015; 12. PUGLIA AMBITO 0001; 13. PUGLIA AMBITO 0002; 14. PUGLIA AMBITO 0003; 15. PUGLIA AMBITO 0004; 16. PUGLIA AMBITO 0005 ecc. (all. 4-5).

Il MIUR ha disposto l'assegnazione di sede in ambito nazionale e ciascun Ufficio Scolastico periferico ha pubblicato il relativo decreto con il Bollettino contenente i docenti assegnati al proprio territorio provinciale, con i relativi punteggi.

All’ esito della pubblicazione dei movimenti la ricorrente ha verificato di essere stata assegnata all’Ambito della Provincia di Siena, mentre nell'assegnazione dell’ 8° ambito richiesto LAZIO0021, si è vista superare, nonostante il suo punteggio base sia pari a 20, da vari docenti con punteggio inferiore al suo, così anche per il 9° ambito richiesto, ossia LAZIO 0001, per il 10° ambito richiesto ossia LAZIO 0014 in cui è stata sempre superata da vari docenti con punteggio inferiore al suo, ed anche per l’ 11° ambito richiesto LAZIO 0015; e così via per i successivi ambiti (all.n. 6).

Nello specifico, pur in assenza di precedenze previste dal CCNI, risulta il trasferimento negli ambiti richiesti dalla ricorrente con priorità rispetto a quello assegnatole, dei seguenti docenti (indicati in via esemplificativa, rimandando all’ estratto del Bollettino dei movimenti allegato al n. 6 ):

Ambito Lazio 0021

  • omissis, con punti 15
  • omissis, con punti 18 Ambito Lazio 0001
  • omissis, con punti 9 -Culla Luisa, con punti 12
  • omissis, con punti 14
  • omissis, con punti 13; - omissis, con punti 12;
  • omissis, con punti 3; - omissis, con punti 17; etc. etc.

Ambito Lazio 0014

  • omissis, con punti 17;
  • omissis, con punti 12;

Etc., etc. come da allegato in atti da considerarsi parte integrante del presente ricorso.

La ricorrente, inoltre, è coniugata con Militare, arruolato nell’ Areonautica dal 4/3/1990, prestante servizio effettivo presso il Comando 72° Stormo Aeroporto di Frosinone dal 20/3/1997 (all. 7) e ha due bambine piccole che, a seguito del trasferimento, si vedrebbero private, afferma la madre, delle necessarie cure quotidiane e continue (all. 8). 

La ricorrente ha presentato istanza di assegnazione provvisoria ma senza esito positivo (all. 9).

E’ dunque agevole il rilievo della presenza di docenti che pur avendo un punteggio inferiore, hanno ottenuto l’ assegnazione in uno dei primi ambiti di preferenza della Provincia di Latina e/o Roma, indicati dalla ricorrente e che le avrebbero permesso, inoltre, il necessario ricongiungimento familiare.

Nel caso in esame l’ Amministrazione scolastica appare avere violato il principio generale dello scorrimento concorsuale della graduatoria, basato sul punteggio attribuito nella fase del trasferimento facendo riferimento al merito, sulla base di requisiti, tra cui l’anzianità, i titoli, le situazioni personali e familiari per i quali vengono predeterminati specifici punteggi da attribuire, in violazione dell’ art. 1, co. 108 l. n. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all’O.M.), dell’ art. 6 CCNI, mobilità scuola dell’ 8/4/2016, e dell’ O.M. n. 241/2016, nonché dell’ art. 28, co. 1 DPR n. 487/1994, sistema che prevede: "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" e valutazione del punteggio attribuito secondo l'Allegato 1 e d) tabelle di valutazione dei titoli. 

Allegato 1 - Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo effettuazione della fase C, ambiti nazionali.

"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica."

Ora, la docente ricorrente ha dimostrato, ai fini almeno della cognizione sommaria, che in base all’ordine di graduatoria ella avrebbe avuto diritto ad assegnazione all’Ambito Lazio 0021, indicato quale 8° preferenza, come agli ambiti specificati come successive preferenze.

L’Amministrazione scolastica, a fronte di questa dimostrazione, ancorché sommaria, non ha eccepito alcun fatto impeditivo del sorgere del diritto affermato, vale a dire le ragioni di una diversa lettura applicativa della graduatoria (quali altri fattori diversi dal punteggio sono stati presi in considerazione? Quali preferenze e precedenze?), fatti, tutti, in possesso conoscitivo del Ministero e meno in prossimità da parte della candidata ricorrente, né offre allegazione alcuna di come l’”algoritmo di gestione” abbia

condotto alla attuale diversa assegnazione territoriale della docente, restando del tutto oscuro il metodo impiegato di automazione del calcolo, lo strumento matematico, che a partire da alcuni dati iniziali, permetta di ottenere con certezza un risultato, mediante una serie di regole, in un ordine determinato, ed in un numero finito di passaggi.

In ordine al pericolo da ritardo, è evidente che la distanza tra la sede di attuale assegnazione (Siena) e quella auspicata (Ambito Lazio 0021) è notevole e comporta, anche in relazione alle documentate esigenze familiari e genitoriali, non un mero disagio, ma un pregiudizio imminente e irreparabile, tale, tra altro, da porre in forse la scelta professionale della donna lavoratrice.

il giudice, in funzione di giudice del lavoro;

visto il ricorso ex artt. 669-bis, 700 cpc, depositato il 25/10/2016 da

OMISSIS

presso lo studio dell’avv. Carlo Capocaccia che unitamente e disgiuntamente all’avv. Cristina Schimperna la rappresentano e difendono, in forza di procura in calce al ricorso contenente le seguenti conclusioni in via cautelare:

a) in via preliminare sospendere inaudita altera parte l'efficacia e dichiarare l’ illegittimità del provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento e assegnazione della Ricorrente nella sede dell'Ambito della provincia di Siena in luogo dell’ Ambito territoriale di Frosinone e/o Latina e/o Roma, come ad essa spettante, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

b) ove non si sia provveduto inaudita altera parte, instaurato il contraddittorio, sospendere comunque l'efficacia e dichiarare l’ illegittimità del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della Ricorrente, sulla base degli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con assegnazione della ricorrente in uno dei primi ambiti delle province di Frosinone, Latina, Roma, risultanti dalla domanda e comunque nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla Ricorrente; 

e) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamante gli effetti della decisione ed evitare il permanere della condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente;

d) con vittoria di spese e compenso professionale maggiorato del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA per legge in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.

L’Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendone (conclusioni, memoria difensiva, p. 13, sintesi) il rigetto.

All’udienza 16/12/2016, nella causa n. 791/2016 rgl sono comparsi per la riccorrente, l’avv. Sara Quinti in sostituzione dell’avv. Cristina Schimperna; costituitasi in cartaceo il 14/12, l’Amministrazione scolastica compare in persona del funzionario delegato Ernesto Nieri.

L’avv. Quinti deposita atti e documenti in cartaceo e prova della notificazione.

Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

L’avv. Quinti fa presente di aver depositato il ricorso all’atto del rigetto della assegnazione provvisoria.

Produce verbale di Pronto Soccorso e certificato dott. Alessia Sordi sullo stato di salute della neonata.

Deposita giurisprudenza (ordd. Trib. Bari, 1/12/2016 e Taranto, 20/9/2016). 

Il giudice si riserva.

Sciolta la riserva, rileva e argomenta il giudice, nell’ambito e ai limitati fini ed effetti della tutela sommaria cautelare.

La ricorrente – qui utilizzandosi la narrativa della parte con minime correzioni - è abilitata per l'insegnamento nella Scuola Primaria, su posto normale, ed è attualmente in servizio presso l’I.C. “R. Fucini” di Monteroni d’Arbia (SI), come da comunicazione del MIUR inviata tramite mail (all. 1).

La stessa è stata assunta a tempo indeterminato in data 24/11/2015

(con decorrenza giuridica 1/9/2015), per effetto della legge n. 107/2015 nella fase "C" sulla classe di concorso EEEE Scuola Primaria sulla base del posto ricoperto nella Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Frosinone (G.A.E.)(all. 2).

L'istante è stata quindi immessa in ruolo con sede di assegnazione presso l’I.C. Alatri-Tecchiena (FR)(all. 3) e ha partecipato obbligatoriamente alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune, in base alle prescrizioni previste dalla l. n. 107/2015, dall'O.M. n. 241/2016 e dal CCNI sulla mobilità 8/4/2016 per ottenere la sede definitiva su una scuola ovvero in un "Ambito" territoriale ricomprendente più scuole sullo stesso Comune ovvero su Comuni diversi inseriti in tale "Ambito". 

La l. 2015/n. 107, all’art. 1, co. 95 ss., così ha disposto:

95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti

comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' altresi' autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresi' conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalita' di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o assegnazione provvisoria.

  1. 96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:
  • i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
  • i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.
  1. 97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.
  2. 98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; 

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

  1. 99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attivita' didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

 

  1. 100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilita' sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorita' ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.

Le operazioni di mobilità per l'anno 2016/17, dopo la definizione del Contratto Integrativo con i principali Sindacati del comparto scuola, hanno previsto due fasi distinte.

Nella prima fase (A dell'art 6 del CCNI) si sarebbero effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola.

Nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si sarebbero effettuati i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali, fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge n. 107/2015 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.

La prof.ssa (omissis) ha presentato la relativa istanza per la Scuola Primaria, classe di concorso EEEE – Posto Normale e, in considerazione delle proprie esperienze professionali didattiche formative e titoli di servizio, le sono stati attribuiti 20 punti di punteggio base e 6 punti di punteggio aggiuntivo per il Comune di ricongiungimento familiare, secondo le tabelle ministeriali. La Ricorrente, ha indicato, con ordine di preferenza i seguenti ambiti: 1. LAZIO 0018; 2. LAZIO 0017; 3. LAZIO 0019; 4.LAZIO 0020; 5. LAZIO 0022; 6. LAZIO 0023; 7. LAZIO 0024; 8. LAZIO 0021; 9. LAZIO 0001; 10. LAZIO 0014; 11. LAZIO 0015; 12. PUGLIA AMBITO 0001; 13. PUGLIA AMBITO 0002; 14. PUGLIA AMBITO 0003; 15. PUGLIA AMBITO 0004; 16. PUGLIA AMBITO 0005 ecc. (all. 4-5).

Il MIUR ha disposto l'assegnazione di sede in ambito nazionale e ciascun Ufficio Scolastico periferico ha pubblicato il relativo decreto con il Bollettino contenente i docenti assegnati al proprio territorio provinciale, con i relativi punteggi.

All’ esito della pubblicazione dei movimenti la ricorrente ha verificato di essere stata assegnata all’Ambito della Provincia di Siena, mentre nell'assegnazione dell’ 8° ambito richiesto LAZIO0021, si è vista superare, nonostante il suo punteggio base sia pari a 20, da vari docenti con punteggio inferiore al suo, così anche per il 9° ambito richiesto, ossia LAZIO 0001, per il 10° ambito richiesto ossia LAZIO 0014 in cui è stata sempre superata da vari docenti con punteggio inferiore al suo, ed anche per l’ 11° ambito richiesto LAZIO 0015; e così via per i successivi ambiti (all.n. 6).

Nello specifico, pur in assenza di precedenze previste dal CCNI, risulta il trasferimento negli ambiti richiesti dalla ricorrente con priorità rispetto a quello assegnatole, dei seguenti docenti (indicati in via esemplificativa, rimandando all’ estratto del Bollettino dei movimenti allegato al n. 6 )

Ambito Lazio 0021

  • omissis, con punti 15
  • omissis, con punti 18 Ambito Lazio 0001
  • omissis, con punti 9 -Culla Luisa, con punti 12
  • omissis, con punti 14
  • omissis, con punti 13; - omissis, con punti 12;
  • omissis, con punti 3; - omissis, con punti 17; etc. etc.

Ambito Lazio 0014

  • omissis, con punti 17;
  • omissis, con punti 12;

Etc., etc. come da allegato in atti da considerarsi parte integrante del presente ricorso.

La ricorrente, inoltre, è coniugata con Militare, arruolato nell’ Areonautica dal 4/3/1990, prestante servizio effettivo presso il Comando 72° Stormo Aeroporto di Frosinone dal 20/3/1997 (all. 7) e ha due bambine piccole che, a seguito del trasferimento, si vedrebbero private, afferma la madre, delle necessarie cure quotidiane e continue (all. 8).

La ricorrente ha presentato istanza di assegnazione provvisoria ma senza esito positivo (all. 9).

E’ dunque agevole il rilievo della presenza di docenti che pur avendo un punteggio inferiore, hanno ottenuto l’ assegnazione in uno dei primi ambiti di preferenza della Provincia di Latina e/o Roma, indicati dalla ricorrente e che le avrebbero permesso, inoltre, il necessario ricongiungimento familiare.

Nel caso in esame l’ Amministrazione scolastica appare avere violato il principio generale dello scorrimento concorsuale della graduatoria, basato sul punteggio attribuito nella fase del trasferimento facendo riferimento al merito, sulla base di requisiti, tra cui l’anzianità, i titoli, le situazioni personali e familiari per i quali vengono predeterminati specifici punteggi da attribuire, in violazione dell’ art. 1, co. 108 l. n. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all’O.M.), dell’ art. 6 CCNI, mobilità scuola dell’ 8/4/2016, e dell’ O.M. n. 241/2016, nonché dell’ art. 28, co. 1 DPR n. 487/1994, sistema che prevede: "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" e valutazione del punteggio attribuito secondo l'Allegato 1 e d) tabelle di valutazione dei titoli.

Allegato 1 - Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo effettuazione della fase C, ambiti nazionali.

"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica." 

Ora, la docente ricorrente ha dimostrato, ai fini almeno della cognizione sommaria, che in base all’ordine di graduatoria ella avrebbe avuto diritto ad assegnazione all’Ambito Lazio 0021, indicato quale 8° preferenza, come agli ambiti specificati come successive preferenze.

L’Amministrazione scolastica, a fronte di questa dimostrazione, ancorché sommaria, non ha eccepito alcun fatto impeditivo del sorgere del diritto affermato, vale a dire le ragioni di una diversa lettura applicativa della graduatoria (quali altri fattori diversi dal punteggio sono stati presi in considerazione? Quali preferenze e precedenze?), fatti, tutti, in possesso conoscitivo del Ministero e meno in prossimità da parte della candidata ricorrente, né offre allegazione alcuna di come l’”algoritmo di gestione” abbia condotto alla attuale diversa assegnazione territoriale della docente, restando del tutto oscuro il metodo impiegato di automazione del calcolo, lo strumento matematico, che a partire da alcuni dati iniziali, permetta di ottenere con certezza un risultato, mediante una serie di regole, in un ordine determinato, ed in un numero finito di passaggi.

In ordine al pericolo da ritardo, è evidente che la distanza tra la sede di attuale assegnazione (Siena) e quella auspicata (Ambito Lazio 0021) è notevole e comporta, anche in relazione alle documentate esigenze familiari e genitoriali, non un mero disagio, ma un pregiudizio imminente e irreparabile, tale, tra altro, da porre in forse la scelta professionale della donna lavoratrice.

Accoglimento totale n. cronol. 114/2017 del 09/01/2017 RG n. 791/2016

 P.Q.M.

 n accoglimento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (nel difetto della titolarità passiva del rapporto del Dirigente Scolastico) accerta l’ illegittimità del provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento e l’assegnazione della ricorrente nella sede dell'Ambito della provincia di Siena in luogo dell’ Ambito territoriale di Frosinone e/o Latina e/o Roma, come ad essa spettante, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, assegnando pertanto temporaneamente la docente ricorrente ad uno di tali ambiti nell’ordine di preferenza.

Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.146,00 per compensi professionali (procedimento cautelare, valore indeterminabile, complessità bassa, minimo, 4 fasi) oltre Iva, Cap e

15 % come per legge.

 

Siena, 7/1/2017

Il giudice Delio Cammarosano

P.Q.M.

in accoglimento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (nel difetto della titolarità passiva del rapporto del Dirigente Scolastico) accerta l’ illegittimità del provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento e l’assegnazione della ricorrente nella sede dell'Ambito della provincia di Siena in luogo dell’ Ambito territoriale di Frosinone e/o Latina e/o Roma, come ad essa spettante, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, assegnando pertanto temporaneamente la docente ricorrente ad uno di tali ambiti nell’ordine di preferenza.

Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.146,00 per compensi professionali (procedimento cautelare, valore indeterminabile, complessità bassa, minimo, 4 fasi) oltre Iva, Cap e

15 % come per legge.

 

Siena, 7/1/2017

Il giudice Delio Cammarosano

 

 

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